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Ordinanza — n. 27925/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court declares appeal inadmissible for challenging only the legal qualification of a fact already settled by appellate agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27925/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged only the legal qualification of a fact that had already been resolved by the appellate court's partial reform based on a settlement. The appellant argued the qualification was flawed, but the court ruled that such grievances are excluded when the appeal concerns a settlement agreement where the parties have waived specific grounds. Consequently, the court held that the appellant was not at fault for this procedural error and ordered them to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against settlement agreements, grievances regarding the legal qualification of facts not subject to current appeal are inadmissible, and the appellant bears costs if not at fault for the procedural defect.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement agreement legal qualification waiver of grounds procedural fault Cassazione Roma criminal procedure adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile; che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello Fabio, Rv. 27610201
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PACE GIOACCHINO nato a TARANTO il 20/11/1982 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in data 20 agosto 2024 la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha riformato parzialmente, aderendo all'intervenuto accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Taranto che aveva condannato De Pace Gioacchino alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed C 18.000 di multa riducendo la pena inflitta ad anni 3 di reclusione ed euri 4.000 di multa e confermando nel resto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pm sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello Fabio, Rv. 27610201); che nel caso di specie il ricorso è da considerare inammissibile atteso che con esso il ricorrente si è limitato a censurare esclusivamente la qualificazione giuridica del fatto non oggetto di attuale impugnazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensoDEPOSIITATA il Presi