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Ordinanza — n. 27924/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding Article 131-bis Penal Code application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27924/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Bullita inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Bullita argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code, claiming the violation was not particularly slight. The court rejected this, noting the lower court correctly excluded the article based on the repetition and duration of the safety violation, which precluded the 'particularly slight' classification.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the ground of inadmissibility is manifestly unfounded, as the lower court's exclusion of the special provision based on the repetition and duration of the violation is legally sound.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded Article 131-bis safety violation procedural costs Cassa delle ammende lower court error contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che il Tribunale di Cagliari ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che il Tribunale di Cagliari ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULLITA ALESSANDRO nato a CAGLIARI il 13/12/1977 avverso la sentenza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 agosto 2024 il Tribunale di Cagliari condannava Bullita Alessandro alla pena di C 1.200 di ammenda avendolo ritenuto colpevole della contravvenzione a lui ascritta; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che il Tribunale di Cagliari ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla reiterazione ed alla durata della violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro tali da impedire la qualificazione del pericolo causato come particolarmente esiguo; che il ricorso devt perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il Presi