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Ordinanza — n. 27920/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of counsel signature under procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27920/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the appellant rather than by a registered defense attorney. The court noted that the appellant failed to comply with the mandatory requirement for a special bar member's signature under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court dismissed the appeal without examining the merits and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, Code of Criminal Procedure; Art. 610, comma 5-bis, Code of Criminal Procedure: An appeal must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano with costs and fines.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of counsel de plano dismissal Code of Criminal Procedure procedural defect court costs special bar member abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, Code of Criminal Procedure
Art. 613, comma 1, Code of Criminal Procedure
Art. 610, comma 5-bis, Code of Criminal Procedure
272010-01); Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01
pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9124/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9897/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Coppari Massimiliano nato a FILOTTRANO il 23/05/1973 avverso l'ordinanza del 11/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di Perugia Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;

Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall’interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27920/2025 Roma, lì, 29/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI