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Ordinanza — n. 27919/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as merits issues fall outside cassation jurisdiction scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27919/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had convicted the defendant of an offense under Law No. 110/1975, finding the weapon capable of causing harm and the conduct not trivial. The Court ruled that the appellant's grievances concerned pure merits, which are outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge n. 110 del 1975; The Court of Cassation cannot review appeals based on pure merits arguments regarding the suitability of a weapon or the lack of triviality of conduct when the lower court has already provided congruent reasoning on these points.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Jurisdiction Pure Merits Review Law 110 1975 Inadmissible Appeal Procedural Limits Conviction Upheld porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge n. 110 del 1975
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9122/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9840/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Potenziani Roberto nato a ROMA il 19/07/1991 avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d'appello di Roma Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso;

Ritenuto che la sentenza in questione ha congruamente argomentato sia in ordine all’idoneità dell’arma a recare offesa alla persona, e quindi sul corretto inquadramento giuridico della condotta, sia sui profili di non tenuità della condotta stessa e di non meritevolezza delle attenuanti generiche in favore del suo autore; che, sotto tutti questi aspetti, i motivi di ricorso espongono censure di puro merito, estraneo al perimetro del giudizio spettante alla Corte di cassazione; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27919/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI