Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding the judge's evaluation of criminal continuity and single criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal's assessment of criminal continuity and single criminal design was legally sound. The lower court correctly identified heterogeneous criminal acts united only by a common profit motive and deviant lifestyle, rejecting the appellant's arguments as merit-based errors. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court of execution's evaluation of criminal continuity and single criminal design is not subject to appeal on merits, and appeals challenging such factual assessments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9117/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9760/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gallozzi Vincenzo nato a NAPOLI il 24/10/1979 avverso l'ordinanza del 20/02/2025 della Corte d'assise d'appello di Napoli Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è saldamente ancorata all’ineccepibile rilievo delle eterogenee caratteristiche delle condotte delittuose in pretesa continuazione, accomunate soltanto da comune finalità di lucro e dall’esistenza di uno stile di vita deviante; che le censure del ricorrente non superano la valutazione di merito, inappuntabilmente argomentata;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27918/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI