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Ordinanza — n. 27916/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuity and drug dependency relevance in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27916/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision on criminal continuity and sentencing. The appellant challenged the exclusion of a unified criminal intent and the assessment of drug dependency as a mitigating factor. The court ruled that the lower judge's evaluation of the delayed criminal conduct and its distinct legal interest was logically sound and legally compliant.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.; Art. 61 c.p.: The appellate court's rejection of a claim regarding the unity of criminal intent and the assessment of drug dependency as a mitigating circumstance is not subject to review if based on sound logical evaluation and adherence to statutory norms.

Parole chiave

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criminal continuity unity of criminal intent drug dependency mitigation appellate review inadmissible appeal dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.
Art. 61 c.p.
Art. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
ART. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Testo completo

29/10/1990 avverso l'ordinanza del 19/02/2025 della Corte d'appello di XXXXXXX Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto inerente al tema della unicità di disegno criminoso, parzialmente esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è saldamente ancorata all’ineccepibile rilievo della ravvisata estemporaneità della residua condotta delittuosa in pretesa continuazione, offensiva di diverso bene giuridico; che la non rilevante incidenza, sull’ideazione criminosa relativa a quest’ultima condotta, dello stato di tossicodipendenza è stata congruamente apprezzata; che l’esclusione di un’anticipata e unitaria deliberazione è frutto di apprezzamento che, all’evidenza dunque, risulta incensurabile in sede di legittimità;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI