Italian Supreme Court dismisses appeal for revocation of suspended sentence due to new crime within five years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Leonetti, challenged the appellate court's decision to revoke his conditional sentence because he committed a new imprisonable offense within the five-year statutory period. The court rejected his generic and unpersuasive defenses, noting that the new crime was clearly recorded in his criminal record under the relevant legal titles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, primo comma, n. 1) del codice penale; The revocation of a conditional sentence is legally mandated when the convicted person commits another imprisonable offense within the five-year period following the finality of the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9110/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9669/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Leonetti Giuseppe nato a ANDRIA il 14/06/1970 avverso l'ordinanza del 20/12/2024 della Corte d'appello di Bari Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria;
Rilevato che la revoca della sospensione condizionale della pena è stata, nella specie, ineccepibilmente disposta, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., avendo il ricorrente commesso, nel termine quinquennale di legge, decorrente dall’irrevocabilità della condanna condizionalmente sospesa (titolo 3 del casellario), altro delitto per cui è stata inflitta pena detentiva (titolo 4del casellario); che le deduzioni difensive, generiche e poco perspicue, si infrangono contro la superiore evidenza; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27915/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI