Italian court dismisses appeal against probation order due to client's refusal to convert measure to Italy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court found that while the original probation order could not be executed in France due to local authority unavailability, the appellant refused to convert the measure to Italy. Consequently, the court upheld the declaration of the order's ineffectiveness in the foreign territory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 188 c.p.s.; Art. 190 c.p.s.: When a probation order cannot be executed abroad due to local authority unavailability, the appellant's refusal to convert the measure domestically renders the foreign ineffectiveness declaration legally unobjectionable, justifying the dismissal of subsequent appeals.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9101/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9556/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Scaletta Giacomo nato a TRABIA il 23/09/1963 avverso l'ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che, come risulta dall’ordinanza impugnata, l’affidamento in prova al servizio sociale, in origine disposto per essere eseguito in Francia, non ha potuto avere corso in quel territorio, per indisponibilità delle Autorità locali, e che, per contro, l’interessato ha rifiutato di convertire in Italia l’esecuzione della misura alternativa; che le declaratoria di inefficacia della medesima è pertanto giuridicamente ineccepibile; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27914/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI