Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal continuity, ruling distinct acts lack unity of criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that distinct criminal acts constituted a single continuous offense. The court found the lower court's assessment of heterogeneous delictive acts united only by a common profit motive to be logically sound and normatively compliant. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the fines fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The court establishes that distinct criminal acts lacking unity of criminal design do not form a continuous offense, and the execution judge's evaluation of heterogeneous acts united solely by a common profit motive is legally binding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9096/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9479/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ciuffi Riccardo nato a LUCCA il 10/08/1987 avverso l'ordinanza del 27/01/2025 del TRIBUNALE di Pordenone Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto inerente al tema della unicità di disegno criminoso, parzialmente esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è saldamente ancorata all’ineccepibile rilievo delle eterogenee caratteristiche delle residue condotte delittuose in pretesa continuazione, accomunate soltanto da comune finalità di lucro; che le censure del ricorrente non superano la valutazione di merito, ineccepibilmente argomentata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27913/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI