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Ordinanza — n. 27912/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of special defense counsel qualification under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27912/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because the defense attorney lacked the required special qualification on the Cassation Bar. The court noted that the attorney presented the petition without being enrolled in the special roster mandated by Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible de plano if the defense counsel is not enrolled in the special roster of the Cassation Bar, as this qualification is a mandatory prerequisite for filing such remedies.

Parole chiave

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inadmissible appeal special defense counsel Cassation Bar roster de plano dismissal procedural defect Code of Criminal Procedure court costs and fine difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010- 01), mentre il difensore che l’ha presentato è privo di tale qualità; Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9085/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9334/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Antonucci Fausto nato a FILETTO il 15/07/1965 avverso l'ordinanza del 18/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;

Premesso che, come tale, è stato correttamente qualificato l’atto di impugnazione, proposto avverso ordinanza del Tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative; Ritenuto che il ricorso avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01), mentre il difensore che l’ha presentato è privo di tale qualità; Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27912/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI