Cassation court dismisses appeal regarding early release eligibility, upholding trial court's fact-finding scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the trial court's decision on early release, arguing that the court improperly limited its fact-finding to a single semester rather than the full factual perimeter. The court rejected this, ruling that internal res judicata applies to specific decision points and that the trial judge retained full discretion to evaluate all relevant facts within the adversarial process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Internal res judicata forms on specific decision points, not abstractly relevant facts; the trial court retains full discretion to evaluate the entire factual perimeter regarding early release eligibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9083/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9326/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Pierno Giuseppe nato a NAPOLI il 09/05/1972 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquila Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il giudicato interno si forma su capi e punti di decisione, e non sulla selezione dei fatti astrattamente rilevanti ai fini della valutazione dell’unico punto di decisione sub iudice, ossia, nella specie, della spettanza della liberazione anticipata su un singolo semestre, sicché il Tribunale di sorveglianza era libero di apprezzare detti fatti nel loro intero perimetro, nel rispetto del contraddittorio e anche alla luce di nuove informazioni pervenute o acquisite (su quest’ultimo punto, Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio, Rv. 278691-01); che il terzo motivo è manifestamente infondato, posto che l’ordinanza impugnata si è validamente confrontata con le ragioni del reclamante e la sinteticità delle argomentazioni a tal fine spese si coniuga a completezza di analisi e rigore valutativo;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27911/2025 Roma, lì, 29/07/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI