Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal continuity, ruling acts are too distant for single design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that multiple criminal acts constituted a single continuous design. The appellant argued for continuity despite the acts being temporally distant and possessing heterogeneous characteristics. The court upheld the lower court's assessment, ruling that the logical evaluation of these distinct offenses precluded their treatment as a unified criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.; Art. 113 c.p.: The court establishes that criminal acts must be temporally proximate and share homogeneous characteristics to constitute a single criminal design; distant and heterogeneous acts are evaluated separately.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9082/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9319/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Nettuno Daniele nato a VILLARICCA il 24/09/1980 avverso l'ordinanza del 17/12/2024 della Corte d'appello di Napoli Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto inerente al tema della unicità di disegno criminoso, parzialmente esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è saldamente ancorata all’ineccepibile rilievo delle eterogenee caratteristiche delle residue condotte delittuose in pretesa continuazione, temporalmente estremamente distanti tra loro; che le censure del ricorrente non superano la valutazione di merito, ineccepibilmente argomentata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27910/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI