Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of immediate patent eccentricity in charge qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. The appellant challenged the lower court's qualification of the act as attempted murder, arguing it was legally erroneous. The court rejected this because the charge did not appear immediately and obviously eccentric compared to the indictment and evidence presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing judgment is inadmissible if the alleged error in legal qualification does not result in an immediate and obvious eccentricity with respect to the indictment and the facts as established.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9078/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9296/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cannata Anthony nato a MESSINA il 04/08/2001 avverso la sentenza del 07/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Messina Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine, tra l’altro, al reato di tentato omicidio; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi attinenti all’erronea qualificazione giuridica del fatto, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che detta qualificazione non risulta, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto all’imputazione e alle risultanze esposte nel provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01), sicché la censura non può avere ingresso in questa sede;
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27909/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI