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Ordinanza — n. 27907/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against particular surveillance regime order as fact-based and insufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27907/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had applied a particular surveillance regime based on internal security and order reasons, which the appellant challenged as factually insufficient. The Supreme Court found the first ground of appeal to be repetitive factual criticism and the second ground to be irrelevant since the imposed restrictions did not impact the detainee's right to health.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.p.; Art. 166 c.p.: The appeal against a particular surveillance regime order is inadmissible if the lower court adequately verified the internal security reasons and the restrictions do not infringe the detainee's right to health, rendering further factual re-examination unnecessary.

Parole chiave

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particular surveillance regime internal security reasons right to health inadmissible appeal repetitive factual criticism ricovero psichiatrico forzato regime penitenziario allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.p.
Art. 166 c.p.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9071/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9250/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tammaro Tito nato a TORRE ANNUNZIATA il 15/04/1961 avverso l'ordinanza del 16/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha dato adeguato conto delle ragioni di ordine e sicurezza interna all’istituto di pena, poste a base del provvedimento applicativo del regime di sorveglianza particolare, e il primo motivo di ricorso svolge al riguardo censure reiterative e in linea di puro fatto; che reiterativa è altresì la questione sollevata con il secondo motivo, avendo il giudice a quo adeguatamente verificato che nessuna delle restrizioni imposte durante la sorveglianza particolare incide sul diritto alla salute del detenuto;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27907/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI