Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of sufficient grounds and extrajudicial factual review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for factual errors and misinterpretations of evidence regarding a crime under Article 2 of Law No. 895/1967. The court rejected these claims because the appeal exceeded the scope of a legitimacy review, requiring direct factual evaluation which is beyond the court's mandate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 legge n. 895 del 1967; Appeals exceeding the scope of a legitimacy review are inadmissible as they require direct factual evaluation beyond the court's mandate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9066/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9158/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Luca Antonio nato a ERCOLANO il 09/02/1952 avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d'appello di Napoli Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 2 legge n. 895 del 1967; esaminato il ricorso;
Ritenuto che il ricorso articola censure che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, perché pone questa Corte a diretto confronto con le risultanze probatorie, che non è suo compito valutare (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/202, dep. 2021, F., Rv. 280601-01), e, con riferimento ai denunciati travisamenti, contiene deduzioni non autosufficienti; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27906/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI