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Ordinanza — n. 27906/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of sufficient grounds and extrajudicial factual review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27906/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for factual errors and misinterpretations of evidence regarding a crime under Article 2 of Law No. 895/1967. The court rejected these claims because the appeal exceeded the scope of a legitimacy review, requiring direct factual evaluation which is beyond the court's mandate.

Regesto Legislator

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Art. 2 legge n. 895 del 1967; Appeals exceeding the scope of a legitimacy review are inadmissible as they require direct factual evaluation beyond the court's mandate.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legitimacy review scope factual evaluation mandate Article 2 Law 895/1967 court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame nel merito prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 2 legge n. 895 del 1967

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2022
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9066/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9158/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Luca Antonio nato a ERCOLANO il 09/02/1952 avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d'appello di Napoli Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 2 legge n. 895 del 1967; esaminato il ricorso;

Ritenuto che il ricorso articola censure che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, perché pone questa Corte a diretto confronto con le risultanze probatorie, che non è suo compito valutare (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/202, dep. 2021, F., Rv. 280601-01), e, con riferimento ai denunciati travisamenti, contiene deduzioni non autosufficienti; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27906/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI