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Ordinanza — n. 27905/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic criticisms fail to address specific appellate court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27905/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible due to generic and unsubstantiated criticisms of the lower court's reasoning. The appellant argued for manifest illogicality and contradiction, but the court found these claims insufficient given the appellate court's exhaustive and specific examination of both factual and legal issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court must be based on specific grounds; generic criticisms that fail to point to concrete errors in the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic criticisms manifest illogicality contradictory reasoning exhaustive motivation procedural costs Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9064/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9134/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Palumbo Crescenzo nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/02/1984 avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte d'appello di Napoli Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso;

Rilevato che le censure di manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione, ivi contenute, appaiono del tutto generiche, a fronte di sentenza di appello esaustivamente motivata in ordine ai profili di fatto e di diritto contestati con l’atto di gravame, fatti oggetto di puntuale e specifica disamina; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 05/06/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27905/2025 Roma, lì, 29/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI