Criminal appeal dismissed de plano for lack of formal defense representation by a registered lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible de plano due to the petitioner's failure to be represented by a registered defense lawyer. Although the petitioner personally submitted the appeal, the court noted that Article 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure require such representation for appeals to the Cassation. Consequently, the court dismissed the appeal without examining its merits and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible de plano if the petitioner fails to be represented by a lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9055/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 8833/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Leo Dario nato a ANZIO il 29/07/1991 avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall’interessato, mentre avrebbe dovuto essere ritualmente sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), come non avvenuto; Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27904/2025 Roma, lì, 29/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI