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Ordinanza — n. 27903/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding revocation of suspended sentence for minor due to new crime exceeding limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27903/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without further ruling on the merits. The appellant challenged the revocation of a suspended sentence because they committed a new crime within the two-year period, causing the total penalty to exceed statutory limits. The court ruled that the appeal was procedurally barred because the original conviction involved a minor at the time of the offense, invoking a specific precedent that prevents further examination in such cases.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.; Art. 163, cod. pen.; The appeal is inadmissible when the original conviction concerns a minor at the time of the facts, regardless of the procedural grounds for revoking the suspended sentence.

Parole chiave

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suspended sentence revocation minor criminal liability statutory penalty limits procedural inadmissibility Cassazione appeal dismissal commisurazione della pena minorile pene condizionali revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
Art. 163, cod. pen.
Art. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
articolo 163 cod. pen
pen., avendo il ricorrente riportato, successivamente alla condanna condizionalmente sospesa, ed entro il termine biennale di legge, altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella già irrogata e sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen.;
ART. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza ulteriori statuizioni trattandosi di condanna riguardante soggetto minorenne all’epoca dei fatti (Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014, dep.
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Testo completo

30/10/2003 avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del TRIB. MINORENNI di XXXXXX Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che la revoca della sospensione condizionale della pena è stata, nella specie, ineccepibilmente disposta, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., avendo il ricorrente riportato, successivamente alla condanna condizionalmente sospesa, ed entro il termine biennale di legge, altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella già irrogata e sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen.;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza ulteriori statuizioni trattandosi di condanna riguardante soggetto minorenne all’epoca dei fatti (Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 264025-01); P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI