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Ordinanza — n. 27902/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as cumulative sentencing applies after abbreviated trial reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27902/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the application of cumulative sentencing rules in the execution phase. The court ruled that the cumulative criterion must apply after any reduction for an abbreviated trial, citing binding precedent that distinguishes execution from trial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 78 cod. pen.; The cumulative sentencing criterion applies in the execution phase after reduction for an abbreviated trial, based on the preclusive effect of the principle of res judicata and the objective legal differences between trial and execution proceedings.

Parole chiave

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cumulative sentencing abbreviated trial execution phase res judicata penal code inadmissible appeal sentencing reduction indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 78 cod. pen.
Ritenuto che la questione di diritto posta in ricorso è manifestamente infondata, posto che, in sede esecutiva, il criterio moderatore del cumulo materiale, di cui all’art. 78 cod.
art. 78 cod. pen
Ritenuto che la questione di diritto posta in ricorso è manifestamente infondata, posto che, in sede esecutiva, il criterio moderatore del cumulo materiale, di cui all’art. 78 cod.

Giurisprudenza citata

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Ord. n. 45583 del 25/10/2007, Volpe
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9045/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 8749/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Marmolino Antonio nato a NAPOLI il 25/06/1971 avverso l'ordinanza del 31/01/2025 del GIP TRIBUNALE di Napoli Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva;

Ritenuto che la questione di diritto posta in ricorso è manifestamente infondata, posto che, in sede esecutiva, il criterio moderatore del cumulo materiale, di cui all’art. 78 cod. pen., opera, necessariamente, dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato, come chiaramente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692-01, in motivazione); che in tale arresto è precisato che la disparità di moduli applicativi rispetto al processo di cognizione trova solida e razionale base giustificativa, oltre che nell’oggettiva diversità, non di mero fatto bensì giuridica, delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processi in tempi diversi, per più reati, contro la stessa persona; giudizio di cognizione o di esecuzione), anche e soprattutto nell’efficacia preclusiva derivante dal principio d’intangibilità del giudicato;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27902/2025 Roma, lì, 29/07/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI