Italian Supreme Court dismisses request for remittal due to valid waiver by the applicant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the applicant's request for remittal inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The applicant, Dario Bossi, had previously validly renounced the request, which the court noted as a binding procedural act. Consequently, the court ruled that the request could not be entertained despite any subsequent attempts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A valid waiver by the applicant renders a subsequent request for remittal inadmissible, binding the court to the party's prior procedural choice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9038/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 8592/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: Bossi Dario nato a LUINO il 30/04/1972 con riguardo al procedimento penale n. 4845/2024 RGA pendente dinanzi alla Corte d'appello di Milano Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
Rilevato che la parte richiedente ha validamente rinunciato all’istanza; Considerato che quest’ultima deve essere dichiarata pertanto inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27901/2025 Roma, lì, 29/07/2025