Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27898/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on prescription suspension and alcohol test rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27898/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court decision regarding the suspension of prescription periods for crimes committed between 2017 and 2019, and alleged a violation of rights during an alcohol test procedure. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the prescription rules applied to the specific timeframe and that the lower court had already factually refuted the assertion about the driver's right to legal counsel.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 159 cod. pen.; The principle of non-retroactivity dictates that the 2017 prescription suspension rules apply to crimes committed between August 3, 2017, and December 31, 2019, while the 2021 rules apply to offenses from January 1, 2020, without retroactive abrogation.

Parole chiave

Generato dall'IA
suspension of prescription non-retroactivity principle alcohol test procedure right to defense counsel inadmissible appeal criminal procedure statutory interpretation protezione delle comunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 159 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n.
legge n. 103 del 2017
pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n.
legge n. 3 del 2019
103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n.
legge n. 134 del 2021
3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n.
art. 159 cod. pen
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9035/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 8458/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bellomo Giuseppe nato a PALERMO il 14/09/1987 avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d'appello di Palermo Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso;

Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti); che il secondo motivo, inerente il mancato avviso al conducente contravvenzionato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai fini dell’alcoltest, ripropone un assunto già smentito in fatto dalla sentenza impugnata e qui vanamente riproposto alla luce del più ristretto perimetro del giudizio di legittimità; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27898/2025 Roma, lì, 29/07/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI