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Ordinanza — n. 27896/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuity due to temporal gaps and drug dependency factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27896/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance order regarding the unity of a criminal design, arguing against the finding of continuous offenses. The court rejected this by noting the significant time interval between acts and the appellant's drug dependency state, which precluded a single unified criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.; Art. 60 c.p.: The court of execution may exclude the unity of criminal design when acts are temporally separated and the offender's state of drug dependency negates a single premeditated intent.

Parole chiave

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criminal continuity unity of design drug dependency temporal interval court of execution inadmissible appeal Cassazione sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.
Art. 60 c.p.
Art. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
ART. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Testo completo

il 09/06/1979 avverso l'ordinanza del 20/01/2025 del TRIBUNALE di XXXXXX Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è saldamente ancorata all’ineccepibile rilievo della ravvisata estemporaneità delle condotte delittuose in pretesa continuazione, rivelata dal consistente intervallo temporale che le separa; che la non rilevante incidenza, sull’ideazione criminosa, dello stato di tossicodipendenza è stata congruamente apprezzata; che l’esclusione di un’anticipata e unitaria deliberazione è frutto di apprezzamento che, all’evidenza dunque, risulta incensurabile in sede di legittimità;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI