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Ordinanza — n. 27894/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of a qualified defense lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27894/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant without a registered defense lawyer. The court noted that the law requires such appeals to be signed by a qualified attorney, citing specific procedural articles and prior case law. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal must be signed by a registered defense lawyer; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible de plano defense lawyer requirement qualified attorney procedural defect court costs fine payment difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9032/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 8387/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giovanelli Reda nato in MAROCCO il 10/02/1988 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;

Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall’interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); Considerato che il ricorso è dunque inammissibile; che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27894/2025 Roma, lì, 29/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI