Italian Supreme Court dismisses appeal against deportation order, upholding Tribunal's merit-based assessment of family ties under Art. 8 ECHR.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had confirmed the appellant's deportation after evaluating personal and family obstacles relevant to Article 8 of the ECHR. The Court ruled that the Tribunal's substantive assessment of these factors, which the appellant contested on merit grounds, was not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16, comma 5, T.U. imm.; Art. 8 CEDU. The Supreme Court holds that the Tribunal of Surveillance's substantive evaluation of family and personal obstacles to deportation, based on ECHR standards, is not reviewable on appeal when contested solely on merit grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9017/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 8038/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Panganiban Ronald Garrillo nato nelle FILIPPINE il 10/03/1971 avverso l'ordinanza del 18/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché il Tribunale di sorveglianza, nel confermare l’espulsione del ricorrente, disposta ai sensi dell’art. 16, comma 5, T.U. imm., ha valutato l’eventuale sussistenza di situazioni ostative, personali e familiari, rilevanti ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150-01), e l’ha esclusa con argomentazioni che il ricorrente medesimo contrasta su un piano di puro merito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27892/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI