Cassation court dismisses appeal as revocation of alternative measures is valid for prior unknown serious crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a supervision tribunal's revocation of alternative measures based on prior, previously unknown facts. The court ruled that such revocation is legally sound when antecedent facts, unknown at the time of the original decision, are discovered and deemed grave enough to alter the favorable prognosis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 167 c.p.s.; Art. 168 c.p.s.: The revocation of an alternative measure is legitimately ordered not only for subsequent conduct but also when antecedent facts, unknown to the tribunal at the time of the decision, emerge and their gravity warrants a reassessment of the favorable prognosis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9015/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 8028/2025 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Grasso Antonio nato a SIDERNO il 28/08/1983 avverso l'ordinanza del 13/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso è manifestamente infondato, giacché la revoca di una misura alternativa può essere legittimamente disposta non soltanto per condotte successive all’inizio della sua decorrenza, ma anche quando, come nella specie, emergano fatti antecedenti, non conosciuti dal Tribunale di sorveglianza, la cui gravità induce a rivalutare la prognosi favorevole alla concessione del beneficio (Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, M., Rv. 286240-01); che, nel caso odierno, la gravità del fatto antecedente (condotta di partecipazione a sodalizio di narcotraffico, per cui risulta emessa, nei confronti del detenuto domiciliare, ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere) è stata ineccepibilmente apprezzata dall’ordinanza impugnata;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27888/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI