Cassation appeal dismissed as inadmissible due to preclusion and insufficient sentencing argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentencing and potential non-punishment grounds, but the Court found the first ground insufficiently argued when the sentence was near the statutory minimum. The remaining grounds were rejected because they were already covered by the final judgment on remand, rendering them precluded in this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62, n. 4, cod. pen.: An appeal is inadmissible if the challenged sentencing argument is manifestly unfounded due to the principle that no detailed reasoning is required when the penalty is near the statutory minimum, or if the issues are already covered by the res judicata of the remand judgment.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9014/2025 FRANCESCO CENTOFANTI - Relatore - CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 39171/2024 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giacchi Angelo Massimo nato a GELA il 25/12/1995 avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta Dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso;
Ritenuto che il primo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato, perché le censure ivi svolte non tengono conto del principio di diritto secondo cui – nel caso, qui verificatosi, in cui la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale – non è necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all’equità e congruità della pena stessa (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01;
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); che il secondo e il terzo motivo, relativi, rispettivamente, alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., e all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., sono preclusi in questa sede, perché le questioni sono coperte da giudicato (il giudizio di rinvio verteva solo su attenuanti generiche e misura della pena); CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27886/2025 Roma, lì, 29/07/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI GIACOMO ROCCHI