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Ordinanza — n. 27796/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual criticism against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27796/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual criticism against the lower tribunal's detailed reasoning. Although the appellant argued that the detention period was not evaluated and the calculated months were erroneous, these complaints were merely adversarial and did not engage with the tribunal's actual arguments regarding the defendant's continuous commission of crimes. Consequently, the Court upheld the lower court's decision to deny early release based on the lack of evidence demonstrating the defendant's participation in the re-education process.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a decision on the inadmissibility of a petition for early release is inadmissible if the appellant merely restates the opposing party's arguments without providing specific, critical engagement with the factual and legal reasoning of the lower court.

Parole chiave

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early release appeal inadmissibility of appeal lack of specific criticism re-education participation procedural inadmissibility attenuazione libera della pena liberazione condizionale importanza del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco
Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv.
Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello
Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni
276498; Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni, n.nn.;
Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi
Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv.
Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri
250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURASCO MARCO nato a ROMA il 02/05/1973 avverso l'ordinanza del 19/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con il provvedimento impugnato è stato rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma che ha rigettato parzialmente la richiesta di liberazione anticipata avanzata da Marco Durasco; rilevato che: la finalità principale assolta dall'istituto della liberazione anticipata è quella di consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C.

Cost. n. 352 del 1991) ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extrannurarie (C. cost. n. 276 del 1990). Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293, in motivazione, ha precisato che «la valutazione di meritevolezza del beneficio, (...) è ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini de riconoscimento del beneficio, è (...) soltanto "la partecipazione" del condannato detenuto all'opera rieducativa»; deve escludersi che sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale di cognizione avente ad oggetto fatti potenzialmente rilevanti ai fini del riconoscimento di un beneficio penitenziario e il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza;

è consolidato - e deve essere anche qui ribadito - l'orientamento per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall'accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni, n.nn.;

Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509); tale possibilità non esime il Tribunale di sorveglianza - è stato precisato (Sez. 1, n. 33848 del 2019, cit.) - dall'«obbligo di valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto all'opera di rieducazione alla quale il soggetto è stato sottoposto, non potendo il solo riferimento a una pendenza giudiziaria ritenersi preclusivo alla concessione del periodo di liberazione anticipata richiesto»; al fine di valutare la meritevolezza dell'istanza di liberazione anticipata può essere preso in considerazione anche un comportamento che non sia tale da integrare un reato, ma che si riveli, in ogni caso, indicativo della mancata partecipazione all'attività di risocializzazione e, dunque, anche una condotta per la quale sia pronunciata sentenza di assoluzione; ritenuto che: nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai principi descritti avendo dato ampiamente conto delle ragioni poste a fondamento del diniego, ossia la commissione ininterrotta di numerosi reati nel periodo di interesse; a fronte di tale copiosa indicazione, il ricorrente eccepisce, con due motivi di ricorso, violazione di legge e omessa motivazione che, tuttavia, si pongono in termini meramente confutativi e avversativi in fatto, poiché non scanditi da specifica critica al complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto che, nello specifico, il ricorrente lamenta la mancata valutazione del periodo di carcerazione sofferto e quindi la partecipazione del soggetto all'opera rieducativa, nonché l'erroneo computo dei semestri maturati, non confrontandosi affatto con le argomentazioni già sviluppate sugli stessi punti dal Tribunale di sorveglianza; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav