Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of omitted prescription declaration in plea bargain appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had reduced the sentence based on a plea bargain, but the appellant raised only grounds regarding the formation of the plea's will and the prosecutor's consent. The court ruled these arguments were waived or irrelevant, noting that only omitted prescription declarations can be raised in such appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; In appeals based on plea bargains, only grounds regarding the formation of the plea's will, the prosecutor's consent, or omitted prescription declarations are admissible, while other contentions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINO ADOLFO CIRO nato a NAPOLI il 26/05/1996 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA T Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 23/09/2024, con la quale la Corte di Appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per Adolfo Ciro Contino ad anni tre di reclusione ed C 4.000,00 di multa; Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che la censura vede su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui:
«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); che «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284881-01) e nemmeno sul punto il ricorrente formula motivi. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1