Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding prescription and legislative changes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded. The appellant argued for prescription and invalidity due to legislative changes, but the court found the prescription period had already expired before the appellate judgment and the new law did not alter the preventive measure obligations. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed to examine substantive non-punishment causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal declared inadmissible for manifestly unfounded grounds precludes the formation of a valid challenge relationship, thereby barring the court from declaring causes of non-punishment such as prescription that matured during the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACH ELLA GIOACCHINO nato a SIRACUSA il 25/08/1987 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; letta la memoria del difensore;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; letta la memoria del difensore; rilevato che: con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha riformato quella di primo grado emessa dal Tribunale di Siracusa in data 3 ottobre 2018, limitatamente alla esclusione della circostanza aggravante della recidiva e rideterminato la pena per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 ascritti a Gioacchino Monachella e commessi il 13 giugno 2017; il ricorso riguarda esclusivamente il delitto di cui all'art. 75, comma 2, cit. ed i motivi attengono alla eccepita prescrizione e alla insussistenza del reato per effetto delle modifiche legislative intervenute con legge n. 168 del 2023; ritenuto che: il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non essendo maturato il termine di prescrizione in data precedente alla pronuncia della sentenza di appello in data 14 novembre 2024; secondo il regime normativo applicabile alla fattispecie (vertendosi in materia di delitto commesso in data 13 giugno 2017, ossia in epoca precedente anche alle modifiche intervenuto con legge n. 103 del 2017) assumono rilievo diversi atti interruttivi del termine, secondo la disciplina di cui all'art. 160 cod. pen. applicabile ratione temporis; in particolare, l'effetto interruttivo è stato prodotto non solo con l'ordinanza di convalida e la presentazione per il giudizio direttissimo, ma anche la sentenza di primo grado e la citazione per il giudizio in appello; ne deriva che il termine di prescrizione è decorso alla data del 13 dicembre 2024, ossia in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello; si rivela manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso che poggia su una modifica normativa inidonea ad incidere sul precetto contenuto nel provvedimento applicativo, nel caso concreto, della misura di prevenzione violata (obbligo di soggiorno a Siracusa, incontestatamente luogo di residenza dell'imputato); l'obbligo, peraltro, riguardava un luogo, quello di residenza, appunto, contemplato, sebbene in termini alternativi a quello di dimora, anche dalla normativa citata in ricorso, sicché le relative argomentazioni si rivelano del tutto prove di fondamento; ritenuto che:il ricorso contiene enunciati manifestamente infondati e, dunque, inammissibili; neppure rileva la prescrizione nelle more maturata, alla luce della natura della presente decisione; deve, infatti, farsi applicazione del principio per cui «l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità» (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 - 01). considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento deila somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass