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Ordinanza — n. 27786/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for carrying a folding knife without justified reason.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27786/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for carrying a folding knife without a justified reason. The appellant argued the knife was for fishing work, but the court found its placement in the driver's immediate reach indicated readiness for use rather than legitimate occupational need. Regarding the prescription defense, the court applied the transitional rules of the Penal Code to confirm the statute of limitations had not expired at the time of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975 n. 110; Art. 159 cod. pen.: The justification for carrying an object is limited to specific behavioral rules linked to the object's nature and the carrier's subjective conditions; the statute of limitations for contraventions is calculated according to the law in force at the time of the act, including any suspensive periods applicable during the transitional phase.

Parole chiave

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carrying knife without reason justified reason requirement statute of limitations transitional penal provisions inadmissible appeal occupational justification folding knife possession porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975 n. 110
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n.
Art. 159 cod. pen.
pen.; l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata in ragione del disposto di cui all'art. 159 cod. pen. nella versione applicabile ratione temporis come modificato dall'art.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 1 cod. proc. pen.
285724 - 01, con più precisione in motivazione; sez.4, n.29170 del 28/06/2023, n.m.; sez.7, n.15729 del 28/03/2024, n.m.), in punto di diritto intertemporale a seguito delle reiterate modifiche del regime della prescrizione fino alla sua definitiva abrogazione ad opera dell'art. 161-bis cod.
Art. 161-bis cod. pen.
285724 - 01, con più precisione in motivazione; sez.4, n.29170 del 28/06/2023, n.m.; sez.7, n.15729 del 28/03/2024, n.m.), in punto di diritto intertemporale a seguito delle reiterate modifiche del regime della prescrizione fino alla sua definitiva abrogazione ad opera dell'art. 161-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 159 cod. pen
pen.; l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata in ragione del disposto di cui all'art. 159 cod. pen.
art. 161-bis cod. pen
285724 - 01, con più precisione in motivazione; sez.4, n.29170 del 28/06/2023, n.m.; sez.7, n.15729 del 28/03/2024, n.m.), in punto di diritto intertemporale a seguito delle reiterate modifiche del regime della prescrizione fino alla sua definitiva abrogazione ad opera dell'art. 161-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi
Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, Falco
Sez. 4, n. 29170 del 28/06/2023
Sez. 7, n. 15729 del 28/03/2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE PAOLO nato a PALERMO il 24/08/1982 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 75, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a molletta con lama pieghevole, necessitante per la chiusura di manovra di disincaglio manuale; con il primo motivo di ricorso, Paolo Fílippone censura l'affermazione di responsabilità deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, vi era prova che il coltello in questione fosse da riferirsi all'attività lavorativa della pesca, e non già ad un porto illecito che i giudici di merito avrebbero desunto esclusivamente dall'ubicazione dell'arma, posta non nella cassetta contenente articoli per la pesca rinvenuta in occasione dello stesso controllo nel bagagliaio dell'auto, bensì nello sportello anteriore; la censura è manifestamente infondata, posto che, del tutto congruamente i giudici di merito hanno ritenuto che se degli altri due coltelli, ben riposti all'interno della cassetta, poteva desumersi la destinazione all'attività indicata dall'imputato nel corso dell'accertamento, lo stesso non poteva desumersi per il coltello in questione, in virtù della sua collocazione all'interno dello sportello, nella tasca laterale e al di sotto di una pezzuola, posto nella immediata disponibilità del guidatore e pronto all'uso, nonché in virtù della punibilità di tale condotta anche a titolo di colpa; va fatta applicazione del principio di diritto per il quale «il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975 n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto» (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878-01); la censura si risolve nella riproposizione, in termini assolutamente rivalutativi, della stessa questione affrontata, con corretta argomentazione priva di vizi logico- giuridici, dalla Corte di appello; parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, avendo escluso i giudici di merito, effettuata una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta - le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l'entità del danno o del pericolo, l'abitualità a delinquere del reo, le caratteristiche del coltello, le precedenti condanne dell'imputato e la conseguente pericolosità sociale — e non già valutando esclusivamente il profilo soggettivo, la sussistenza delle condizioni per riconoscere l'invocata causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata in ragione del disposto di cui all'art. 159 cod. pen. nella versione applicabile ratione temporis come modificato dall'art. 1 legge n. 103 del 2017; in particolare, va richiamato quanto già deciso da questa Corte (cfr.

Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01, con più precisione in motivazione; sez.4, n.29170 del 28/06/2023, n.m.; sez.7, n.15729 del 28/03/2024, n.m.), in punto di diritto intertemporale a seguito delle reiterate modifiche del regime della prescrizione fino alla sua definitiva abrogazione ad opera dell'art. 161-bis cod. pen.; vanno richiamati i principi per cui:

a) la disciplina della sospensione prevista dal secondo comma dell'art. 159 cod. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, è entrata in vigore in data 3 agosto 2017 ed è stata, successivamente, abrogata dalla legge n. 3/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020;

b) il secondo comma dell'art. 159 cod. pen., nella predetta versione, ha avuto, perciò, vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019;

c) la disposizione in commento è certamente più favorevole di quelle successive che l'hanno abrogata, perché prevede un allungamento dei termini di prescrizione a fronte di una sua definitiva cessazione alla data della sentenza di primo grado; nella fattispecie, essendo stato commesso il reato in data 7 agosto 2019, deve pertanto applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla predetta legge n. 103 del 2017 che prevede l'aggiunta al termine massimo di cinque anni previsto per i reati contravvenzionali debba aggiungersi un ulteriore periodo (di sospensione) di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 159 cod. pen. nel testo vigente all'epoca del fatto, dal che deriva che il termine di prescrizione del reato de quo vada a spirare in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata; quanto al trattamento sanzionatorio richiamato nel quarto e ultimo motivo, la Corte di appello ha fornito ampia e congrua motivazione che viene attaccata con argomentazioni di puro merito insuscettibili di essere sottoposte al vaglio di questa Corte di legittimità; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila