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Ordinanza — n. 27783/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of mandatory defense representation under new 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27783/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted party after the 2017 law took effect. The material facts show that the Tribunal of Surveillance of Rome issued a decision on March 13, 2025, which the client, Giuseppe Alferi, attempted to challenge without a lawyer. The court ruled that since the new statute requires all appeals to be signed by registered defense counsel, the personal filing rendered the petition void.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the convicted party after the 2017 reform are inadmissible and must be signed by a registered defense attorney.

Parole chiave

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inadmissibility de plano mandatory defense counsel personal appeal filing Cassazione reform 2017 procedural nullity allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFERI GIUSEPPE nato a GELA il 26/06/1963 avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Giuseppe Alferi il 31 marzo 2025, con memoria inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto, e ha ad oggetto il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 13/03/2025. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 l