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Ordinanza — n. 27782/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation court's rejection of home detention due to crime severity and lack of remorse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27782/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the probation court's refusal of home detention and alternative measures. The lower court found the defendant's crimes too severe, noting his lack of remorse and the social team's assessment that gradual experimentation was necessary. Consequently, the court ruled that the first-instance decision was logically sound and free from legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.p.; Art. 21 Ord. pen.: The court of probation must weigh crime severity and social team assessments to reject alternative measures when the convicted person shows no remorse and poses a high risk of reoffending.

Parole chiave

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probation court jurisdiction home detention refusal alternative measures rejection severity of crimes lack of remorse assessment social team report inadmissible appeal procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.p.
Art. 21 Ord. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SISTO GENNARO nato a CORIGLIANO CALABRO il 30/10/1969 avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TON Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 13 marzo 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di misura alternativa della detenzione domiciliare e ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, come avanzate da Gennaro Sisto;

Ritenuto che, con unica articolata censura, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere con percorso logico immune da fratture la decisione impugnata; che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell'entità della pena da scontare, del concreto pericolo di reiterazione alla luce dell'assenza di qualsiasi consapevolezza del condannato dei pregiudizi arrecati e delle risultanze del documento di equipe che, in ragione dell'inadeguatezza delle revisione critica e della scarse risorse personali, fa emergere l'esigenza di procedere con gradualità alla sperimentazione dei benefici e di limitare questa fase al lavoro in regime di cui all'art. 21 Ord. pen.; ha motivatamente ritenuto l'inidoneità delle misure non contenitive, escludendone anche l'utilità ai fini di una progressiva risocializzazione;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a