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Ordinanza — n. 27780/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation order due to lack of social reintegration potential.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27780/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a home detention alternative. The defendant argued for alternative measures, but the Tribunal of Surveillance found the crimes too grave and the inmate lacking awareness of prejudice. The court ruled that the social team's assessment correctly identified the need for gradual experimentation rather than immediate non-containment measures.

Regesto Legislator

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Art. 21 Órd. pen.; Art. 22 Órd. pen.: The court must assess the gravity of crimes and the inmate's readiness for reintegration; alternative measures are inadmissible if the social team deems them ineffective for gradual experimental progress.

Parole chiave

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probation appeal home detention social reintegration Tribunal of Surveillance inadmissible appeal gradual experimentation Cassa delle ammende assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 21 Órd. pen.
Art. 22 Órd. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NOVI COSIMO nato a CORIGLIANO CALABRO il 28/05/1981 avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; , Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 13 marzo 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di misura alternativa della detenzione domiciliare e ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, come avanzate da Cosimo Di Novi; ') Ritenuto che, con unica articolata censura, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere con percorso logico immune da fratture la decisione impugnata; che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell'entità della pena da scontare, del concreto pericolo di reiterazione alla luce dell'assenza di qualsiasi consapevolezza del condannato dei pregiudizi arrecati e delle risultanze del documento di equipe che, in ragione dell'inadeguatezza della revisione critica e della scarse risorse personali, fa emergere l'esigenza di procedere con gradualità alla sperimentazione dei benefici e di limitare questa fase al lavoro in regime di cui all'art. 21 Órd. pen.; ha motivatannente ritenuto l'inidoneità delle misure non contenitive, escludendone anche l'utilità ai fini di una progressiva risocializzazione;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025 iere estens