Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper remedy for GIP dismissal order. The court ruled the appeal violates procedural rules. The appeal was rejected because the wrong legal remedy was used.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the investigating judge violated the principle of adversarial proceedings by failing to identify the suspect before examining incriminating evidence. The court rejected this claim, noting that the appeal mechanism proposed is not the correct one for challenging a dismissal order issued after the victim's opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis c.p.; Art. 591, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A dismissal order issued by the investigating judge following the rejection of the victim's opposition is not subject to cassation appeal if not affected by structural or functional abnormalities, and any such appeal is inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ITALO nato a CATANIA il 20/06/1967 avverso l'ordinanza del 07/03/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il motivo del ricorso; letta la memoria difensiva; rilevato che: oggetto di ricorso per cassazione è l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen,. a seguito di opposizione della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero; con l'impugnazione viene contestata la violazione del contraddittorio atteso che l'autorità procedente avrebbe prima dovuto identificare l'autore del reato e successivamente esaminare gli elementi a carico di quest'ultimo; ritenuto che: il mezzo di impugnazione proposto, oltre che contenere argomentazioni manifestamente infondate, non è quello consentito per impugnare l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione ella persona offesa; in tal senso va richiamato, oltre al dato testuale dell'art. 410-bis cod. pen. anche l'arresto secondo cui «l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C