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Ordinanza — n. 27777/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as personally presented by defendant, violating mandatory defense attorney signature rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27777/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was personally presented by the defendant without the mandatory signature of a registered defense attorney. The procedural violation stems from Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure, which require such documents to be signed by a qualified lawyer under penalty of inadmissibility. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals in criminal proceedings must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal procedure defense attorney signature mandatory representation rule inadmissibility penalty procedural compliance diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law n. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA GIUSEPPE nato a ALI' il 10/04/1971 avverso l'ordinanza del 25/03/2025 del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10