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Ordinanza — n. 27775/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility as it was filed personally by the convicted person after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27775/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted individual. The material fact is that the appeal was submitted after August 3, 2017, when legislation removed the right of convicted persons to file appeals personally, requiring representation by special defense attorneys. The court ruled that the appeal violated mandatory procedural requirements and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by convicted persons after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible as they must be submitted by special defense attorneys.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing convicted person special defense attorney procedural requirement court costs Cassa delle ammende ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law No. 103/2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ANTONIO nato a COSENZA il 27/03/1975 avverso l'ordinanza del 14/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Antonio Abbruzzese il 27 marzo 2025, con dichiarazione inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto, e ha ad oggetto il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 14/03/2025, che ha rigettato il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen.

Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente