Italian Court dismisses appeal against immigration fraud conviction for forging work documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mustapha Tahiri inadmissible as manifestly unfounded. Tahiri challenged his conviction for immigration fraud based on forged tax receipts proving non-existent employment, arguing against the lower court's assessment. The court upheld the conviction because the documents were proven false and intentionally created to secure residency, fitting the statutory definition of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 cod. pen.; Art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998: The fabrication of false documents to obtain a residence permit constitutes the crime of immigration fraud and warrants criminal liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAHIRI MUSTAPHA nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;7 Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 10 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione appellata da Mustapha Tahiri, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 5, comma 8-bis d.lgs. n. 286 del 1998 e condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, così ridotta per il rito;
Ritenuto che con il ricorso si ripropongono i medesimi motivi compiutamente esaminati dal giudice di appello, senza confrontarsi con gli argomenti con i quali la Corte territoriale li ha considerati infondati seguendo un percorso logico immune da vizi; che l'inquadramento della fattispecie è stato correttamente motivato con riguardo al dato incontrovertibile che i documenti utilizzati, 23 ricevute fiscali attestanti prestazioni lavorative mai effettuate, dovevano considerarsi totalmente false, appositamente e materialmente formate per ottenere il permesso di soggiorno come richiesto dalla fattispecie incriminatrice; sicché la costruzione falsa atteneva alla formazione di tali documenti .e pertanto rientrava tra le condotte contemplate dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 (Sez. 1, n. 42441 del 21/10/2021, Buzzetti, Rv. 282126 - 01);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025 C igliere estensore Il P