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Ordinanza — n. 27769/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against rejection of criminal continuation claim due to lack of proven single criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27769/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Mantova Tribunal's rejection of the request for criminal continuation. The appellant argued that the single criminal design was not proven because the crimes were committed while he was the sole administrator of REMAX, yet the lower court correctly identified habitual behavior instead. The court ruled that the single criminal design remains unproven based on existing evidence and legal principles, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The recognition of criminal continuation requires proof of a single criminal design; if such design is not demonstrated, habitual behavior prevails, and the appeal challenging the rejection of continuation is inadmissible.

Parole chiave

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criminal continuation single criminal design habitual behavior inadmissible appeal sole administrator infrazioni uniche e continuate concorso ideale esclusione del socio

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 671 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., in relazione ai delitti di cui alle lettere a) e b) dell'originaria istanza; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 671 cod. proc. pen
pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI GIULIO nato a MANTOVA il 23/06/1967 avverso l'ordinanza del 20/12/2024 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA• Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 20 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Giulio Costantino, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti di cui alle lettere a) e b) dell'originaria istanza; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito non ha tenuto conto degli indici rivelatori dell'unico disegno, poiché i reati erano stati commessi nella qualità di amministratore unico della società REMAX; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso (diversa epoca di commissione dei fatti, diversità di condotta e di bene giuridico tutelato, modalità di commissione differente, ora Monosoggettiva ora in concorso); ha evidenziato l'assenza di elementi specifici dotati di significativo valore probatorio e idonei a dimostrare il prospettato unico disegno criminoso, infine concludendo che ricorreva un'ipotesi di abitualità piuttosto che di continuazione; che doveva, quindi, ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e osservarsi che l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025 Il C h i re.es