Italian Court dismisses appeal against conviction for carrying a knife, citing habitual behavior and public danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for carrying a knife without justification. The appellant argued that his specific criminal history and the minor nature of the weapon should have warranted a declaration of non-punishment or generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the appellant's record for drug offenses and other crimes established habitual behavior, while the location of the knife indicated a clear potential danger to public safety.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court may rely on a single element regarding the offender's personality or the crime's nature to deny generic mitigating circumstances when the offender's conduct demonstrates habitual behavior and poses a concrete danger to public safety.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONIO SALVATORE nato a CATANIA il 24/01/1964 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza totale di cm 21 di cui 9 cm di lama; con il primo motivo di ricorso, Petronio lamenta che la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia stata disattesa in ragione dell'abitualità del comportamento ascrittogli, a dispetto del fatto che è gravato da un solo precedente specifico e della minima o nulla capacità offensiva della condotta; la censura è manifestamente infondata, posto che l'abitualità del comportamento è stata ritenuta, nella fattispecie, in ragione dei diversi precedenti in materia di stupefacenti, di quello di ricettazione, nonché di un precedente specifico per il reato di cui all'art. 23, I. n. 110 del 1975, da cui desumere chiaramente l'insussistenza delle condizioni per riconoscere l'invocata causa di non punibilità; parimenti inammissibile è l'ulteriore censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato al contesto in cui il coltello è stato rinvenuto - in un marsupio poggiato sul sedile del passeggero, quindi facilmente raggiungibile ed utilizzabile - da cui è stata desunta la potenziale pericolosità della condotta per la pubblica incolumità, alla personalità del reo, desumibile dai precedenti penali, e in definitiva alla mancanza di concreti elementi positivamente apprezzabili; a fronte di un percorso argonnentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità, sollecitando esclusivamente ad una diversa valutazione di quegli elementi che, a suo parere, 1 ÚJ-J sarebbero dimostrazione della non abitualità della condotta e della minima o nulla capacità offensiva in concreto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell