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Ordinanza — n. 27765/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for re-examining facts in criminal liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27765/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it sought to re-evaluate factual elements already thoroughly examined by the Court of Appeal. The appellant argued that the lack of explicit concealment of his father-in-law's rockets did not prove his awareness, while the lower court found the weapons were merely in his accessible space. The court ruled that re-litigating these factual determinations violates the principle of finality in criminal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals in criminal matters are inadmissible if they merely re-propose facts and evidence already fully examined by the court of appeal without raising new legal issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility re-examination of facts finality of judgment criminal liability Italian Supreme Court porto abusivo di armi esplosivi e articoli pirotecnici infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEPE PAOLO nato a AVELLINO il 02/08/1972 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 14 ottobre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione appellata da Paolo Sepe, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 2 e 7 I.n. 895/67 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa;

Letta la successiva memoria del difensore in data 18/06/2025, con la quale sono state ribadite le argomentazioni poste a fondamento del ricorso; Ritenuto che con il ricorso si ripropongono i medesimi motivi compiutamente esaminati dal giudice di appello per chiedere un'ulteriore rivalutazione nel merito degli elementi acquisiti dagli investigatori, inammissibile nel giudizio di legittimità, e giungere all'esclusione della consapevolezza da parte dell'imputato della presenza dei lanciarazzi già appartenuti al suocero; che non sussiste alcun travisamento della prova nell'avere i giudici di merito affermato che le armi «non erano peraltro ben occultate», mentre gli operanti le avevano descritte come ben occultate, perché si vede nell'ipotesi dell'uso di un'aggettivazione che esplicita un mero giudizio di fatto e non una circostanza: la Corte territoriale ha ritenuto che l'occultamento non poteva dirsi indicativo dell'inconsapevolezza dell'imputato, perché le armi si trovano in uno degli spazi nella sua disponibilità (e non in quella della suocera), erano poste in un sacchetto di plastica e all'interno di un mobile privo di lucchetto; che la Corte territoriale ha altresì argomentato sul fatto che, anche se le armi fossero state detenute prima dell'imputato o insieme a lui anche da altri, ciò non varrebbe ad escludere la sua responsabilità;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell