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Ordinanza — n. 27763/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of criminal design continuity in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27763/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the lower court correctly rejected the claim of criminal continuity based on temporal distance and heterogeneous conduct methods. The appellant argued for continuity citing spatial proximity and identical victim types, but these generic arguments failed to prove a premeditated criminal plan. The Court upheld the execution judge's discretion, noting that the appellant's submissions were logically flawed and insufficient to overturn the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The recognition of criminal continuity in execution proceedings requires a verified premeditated criminal design, not merely a general propensity for crime, and the lower court's assessment of such indicators is binding unless vitiated by logical errors or factual misrepresentation.

Parole chiave

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criminal continuity criminal design execution proceedings premeditated plan judicial discretion inadmissible appeal temporal distance reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari
Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Mounir
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio
242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANCIA EMANUELE nato a NAPOLI il 23/07/1982 avverso l'ordinanza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420);

«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotennporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); rilevano, ai fini della prova dell'esistenza del medesimo disegno criminoso l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; considerato che: nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui Pancia è stato condannato con due sentenze sulla base della distanza temporale tra i fatti e della eterogeneità delle modalità delle condotte; che, a fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate su circostanze — attinenti alla contiguità spazio-temporale, alla identità del bene giuridico leso e alle modalità delle condotte poste in essere - che, oltre ad essere enunciate in forma inammissibilmente generica, non valgono in alcun modo a comprovare l'illegittimità delle argomentazioni svolte dal Giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito, nell'esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l'esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibile, originario disegno criminoso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell