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Ordinanza — n. 27762/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to inadmissible challenges regarding factual evaluation and lack of manifest illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27762/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the lack of objective proof and the quality of the lower court's reasoning. The appellant argued that the conviction for violating public security surveillance measures was flawed because the court failed to prove the onerous nature of the conduct. The court ruled that such challenges are inadmissible as they attack the persuasiveness of the evidence rather than demonstrating a manifest illogicality or contradiction in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011; Art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992: In cassation proceedings, the court of legitimacy is barred from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact-finding, rendering inadmissible all grievances attacking the persuasiveness or adequacy of the motivation unless they demonstrate manifest illogicality or contradiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal limits of cassation factual evaluation manifest illogicality public security surveillance quality of motivation procedural inadmissibility altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art.
Art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.
Sez. 1, n. 122 del 13/02/2025, Geraci
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI FERDINANDO nato a PALERMO il 14/07/1975 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per avere contravvenuto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con la prescrizione, tra le altre, di non esercitare, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore e guardiamacchine in aree pubbliche o aperte al pubblico; con i motivi di ricorso, Geraci lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sull'assunto che difetti la prova dell'elemento oggettivo del reato, con particolare riferimento alla onerosità della condotta; ritenuto che: trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità; rileva, in particolare, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»;in particolare, è inammissibile la deduzione difensiva, atteso che la condotta dell'imputato è stata ritenuta, in ossequioso rispetto dei principi di questa Corte, integrante la fattispecie di reato contestata, poiché chiaramente riconducibile all'attività di parcheggiatore, essendo irrilevante l'assenza di prova di una controprestazione monetaria (Sez. 1, n. 122 del 13/02/2025, Geraci, n.m.); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/07/2025 nsore Il Presidente Gaetano Di Giuro a.— DEPCcArsr 55155114,7- 1( Fun CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE 1.--koke \e_PtQ e Q' kst Igg 6 h\rsek. cMQL S'rtrbk.._ C2/1e-ake (.A. 'Z V • „Jg, 7, 5UVI‘Pr,o `.\‘), ,A0(A0 1„to2-5 n v,' Q A'30 665 k oD V\ 9- QL fP‘'`‘ e n. 612-G1 2,11 zvki\e_q (-4L ()o o2.11 QA9K-k(ux