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Ordinanza — n. 27761/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for driving with altered chassis, citing mandatory recidivism rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27761/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible as manifestly unfounded, upholding the lower court's conviction for driving with an altered chassis. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court rejected this, noting the objective severity of the violation and the statutory prohibition against letting general mitigation outweigh recidivism. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 69, comma 4 c.p.; Art. 99, comma 4 c.p.: The court must not allow generic mitigating circumstances to prevail over recidivism when the law explicitly forbids such a balance, as this constitutes an arbitrary application of the law.

Parole chiave

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recidivism mitigation altered vehicle chassis mandatory recidivism manifestly unfounded appeal procedural costs order infrazione alle norme della circolazione stato difettoso del veicolo portata geografica dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 69, comma 4 c.p.
Art. 99, comma 4 c.p.
che prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino
Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATARO DANIELE nato a PALERMO il 12/09/1988 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 31 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione appellata da Daniele Spataro, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, così ridotta per il rito;

Ritenuto che con il ricorso si ripropongono i medesimi motivi compiutamente esaminati dal Giudice di appello, senza confrontarsi con gli argomenti con i quali la Corte di appello li ha considerati infondati seguendo un percorso logico immune da vizi; che lo sconfinamento in altro Comune è oggettivamente dimostrato e l'ignoranza dei confini tra i territori dei Comuni da parte dell'imputato non poteva considerarsi scusabile in ragione delle prescrizioni che era tenuto ad osservare; che l'art. 131-bis cod. pen. non era stato considerato applicabile in ragione dell'oggettiva gravità del fatto, connotato dalla violazione di una prescrizione con l'uso di un veicolo con telaio alterato, e dalla non occasionalità della condotta; che nel criticare la concessione delle circostanze attenuanti generiche non con giudizio di prevalenza sulla recidiva non si tiene conto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. che prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. e che deroga all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma cfr.

Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle