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Ordinanza — n. 27760/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against surveillance tribunal's refusal of home detention due to high recidivism risk.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27760/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Rome Surveillance Tribunal's refusal of home detention and probation. The Tribunal found the applicant unsuitable due to the gravity of his crimes, the severity of the sentence, and a concrete danger of reoffending, noting his lack of remorse and obstructive behavior regarding asset confiscation. The Court rejected the claim of contradictory reasoning, stating the lower court's decision followed a logical path based on the evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 277 c.p.p.; Art. 177 c.p.p.: The court of surveillance may refuse alternative measures to detention when the convicted person poses a concrete danger of reoffending, lacks reparative initiative, and obstructs the execution of confiscation orders, rendering the appeal against such refusal inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Surveillance Tribunal Alternative Detention Measures Probation Refusal Recidivism Risk Assessment Asset Confiscation Obstruction Inadmissible Appeal procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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Art. 277 c.p.p.
Art. 177 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIFERRI FABRIZIO nato a MARINO il 16/01/1967 avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 19 marzo 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di misura alternativa della detenzione domiciliare e ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, come avanzate da Fabrizio Ciferri;

Ritenuto che, con unica articolata censura, si lamenta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova con riguardo alla mancata concessione della misura alternativa; che in realtà il ricorrente richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere con percorso logico immune da fratture la decisione impugnata; che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell'entità della pena da scontare, del concreto pericolo di reiterazione alla luce dell'assenza di qualsiasi consapevolezza del condannato dei pregiudizi arrecati e dell'assenza di ogni sua iniziativa riparatoria o risarcitoria, ad eccezione di un generico richiamo alla disponibilità a svolgere attività di volontariato; ha motivatamente escluso l'idoneità dell'opportunità lavorativa, offertagli peraltro dalla moglie concorrente nei medesimi reati per cui è stato condannato, e ha segnalato condotte indicative del fatto che il condannato ostacola anche l'esecuzione di un provvedimento di confisca a suo carico per beni acquistati con i proventi dei reati;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025 Il Coigliere estensore Il Pr