Cassation appeal dismissed as inadmissible because the petition was not signed by a qualified defense attorney as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was filed personally by the convicted defendant rather than by a qualified defense attorney. The material facts show that the lower court's order sought the application of the crime of continued offense, but the filing violated mandatory procedural rules regarding who may submit cassation requests. The court ruled that since the petition lacked the required signature by a registered defense lawyer, it must be rejected under the specific provision introduced by Law No. 103 of 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is not signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO AURELIO nato a ROSARNO il 02/10/1969 avverso l'ordinanza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale Aurelio Amato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato; letti i motivi del ricorso; letta la missiva del ricorrente in data 8 luglio 2025; rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente dal condannato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10