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Ordinanza — n. 27756/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal continuity, ruling heterogeneous crimes lack unitary criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27756/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's decision to reject criminal continuity. The appellant argued that extortion and association crimes were part of a unified plan to control the drug trafficking organization, citing temporal proximity and investigative context. The court rejected these arguments, affirming that the heterogeneous nature of the offenses precludes their subsumption under a single criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Criminal continuity requires a unitary criminal design, not merely a lifestyle pattern, and is denied when offenses are substantively heterogeneous despite temporal or contextual links.

Parole chiave

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criminal continuity unitary criminal design heterogeneous offenses association for trafficking extortion crimes judicial discretion inadmissible appeal altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari
Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Mounir
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio
242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDARO GIUSEPPE nato a ROMA il 07/09/1987 avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420);

«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); rilevano, ai fini della prova dell'esistenza del medesimo disegno criminoso l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; considerato che: nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui Cordaro è stato condannato con due sentenze sul rilievo della eterogeneità dei vari fatti di reato, ossia associazione per delinquere ai fini di spaccio di cui alla sentenza sub 1) ed estorsione, lesioni e ricettazione di cui alla sentenza sub 2); a fronte di tale considerazione, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate su circostanze - l'esistenza di un nesso di strumentalità del reato estorsivo rispetto alla fattispecie associativa, la programmazione unitaria dei reati di cui alla sentenza sub 2) per il rafforzamento e per il controllo sul territorio dell'associazione dedita al narcotraffico di cui alla sentenza sub 1), il medesimo contesto investigativo nel quale sono stati accertati i fatti, la coincidenza degli archi temporali collocandosi le condotte di cui alla sentenza sub 2) nel periodo di operatività dell'associazione - che non valgono, in alcun modo ad inficiare la tenuta delle argomentazioni svolte dal Giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito, nell'esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l'esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibile, originario disegno criminoso comprendente illeciti tangibilmente eterogenei; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore