Italian Court dismisses appeal for early release due to violation of specific grounds requirement and new crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Giuseppe Di Filippo's appeal inadmissible for violating the principle of specificity of grounds. The lower court had denied early release because a subsequent crime demonstrated the convict's lack of participation in rehabilitation efforts. The Supreme Court rejected the appeal because it failed to address the specific legal reasoning regarding the new offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 608 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal against a decision on early release must specifically address the grounds for denial; failure to engage with the specific reasoning regarding a subsequent crime renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FILIPPO GIUSEPPE nato a CASAL DI PRINCIPE il 18/02/1962 avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; 4Th Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Di Filippo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Osservato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non prende posizione sull'argomento contenuto nell'ordinanza impugnata, che rileva, in conformità alla giurisprudenza di legittimità sul punto, che la commissione di un reato successivo al periodo in valutazione dimostra la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche per i periodi precedenti, il che impedisce di riconoscere la liberazione anticipata richiesta (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522;
Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, Rv. 255430; Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt, Rv. 258743; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 lug