Italian Court dismisses appeal against probation revocation due to procedural redundancy and lack of justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the challenges raised were factually grounded but procedurally redundant as they merely reproduced issues already examined by the trial judge. The probation officer revoked the conditional release due to repeated violations, including driving under the influence and unauthorized nighttime absences, which the court deemed sufficient grounds for revocation. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine, affirming the trial court's discretionary decision without requiring further justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are factually established but merely reproduce issues already adjudicated by the trial judge, as the revocation of probation remains within the discretionary power of the supervision tribunal provided the decision is logically motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZANO FRANCESCO nato a CREMONA il 13/07/1990 avverso l'ordinanza del 01/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che le censure articolate da Francesco Lorenzano, che possono essere esaminate congiuntamente per la connessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio di ammissibilità perché, oltre ad essere versate in fatto, sono riproduttive di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova, concesso con ordinanza del 23 novembre 2021, con decorrenza dal 9 marzo 2025, non ha fatto ricorso ad alcun automatismo, ma ha ritenuto decisive le gravi e reiterate violazione delle prescrizioni: non solo il deferimento all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, ma anche la contestuale permanenza fuori il domicilio in orario notturno in assenza di autorizzazione nonché la precedente diffida per il possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo hashish e l'esito positivo dei controlli sul consumo di cannabinoidi in tre distinte occasioni.
Tali violazioni sono state valutate, nel loro complesso, sintomatiche dell'inadeguatezza della misura concessa sia a perseguire gli obiettivi del programma rieducativo sia a prevenire la recidiva da parte del condannato di condotte devianti pericolose anche per l'altrui incolumità. Alla luce delle ammissioni del condannato, l'ordinanza impugnata ha, invece, escluso, che la condotta integrante l'illecito penale sia stata in qualche modo giustificata dalla necessità di venire incontro alle richieste di aiuto di un amico. Si tratta di valutazioni, oltre che ancorate alle evidenze probatorie ampiamente richiamate, pienamente rispettose del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479 - 01).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 luglio 2025 Il Consigliere est