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Ordinanza — n. 27560/2025 — snpen Generato dall'IA

Expulsion appeal dismissed as inadmissible for violating the principle of specificity of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27560/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by El Houcine Benaissaoui inadmissible due to a violation of the principle of specificity of grounds. The appellant's sole argument was a general statement regarding the expulsion order's motivation, which lacked any reference to the specific facts or the court's assessment of the defendant's dangerousness based on his criminal conduct. Consequently, the court ruled that the appeal failed to challenge the specific reasoning required by law, leading to its rejection and the imposition of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal against an expulsion order must specifically address the motivation regarding the danger posed by the convicted person; a general argument devoid of reference to the specific case facts and the court's evaluation of criminal conduct violates the principle of specificity of grounds and renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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principle of specificity of grounds expulsion order appeal violation of specific motivation general argument inadmissibility dangerousness assessment Cassazione inadmissibility procedural costs imposition allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: BENAISSAOUI EL HOUCINE nato il 22/05/1993 avverso l'ordinanza del 05/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che El Houcine Benaissaoui ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Osservato che nell'unico motivo il ricorso contesta la motivazione del provvedimento di espulsione impugnato con una deduzione inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto consistente in una affermazione di carattere generale, utilizzabile in qualsiasi ricorso dello stesso tipo, priva di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione della ordinanza che si impugna, sul cui percorso logico - ed, in particolare, sulla motivazione che evidenza la pericolosità del condannato, valutata alla luce delle sue numerose condotte delittuose - non prende posizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio