Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27559/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to challenge motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27559/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Davide Barite inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant criticized the trial court's decision to treat a attempted theft as a historical fact despite the criminal proceeding's dismissal, but failed to provide specific grounds for this criticism. The court ruled that the appeal lacked the required specificity to challenge the motivation and did not address the manifest illogicality of the decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to identify specific grounds for manifest illogicality in the motivation or if it merely expresses a lack of opportunity without challenging the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifest illogicality specificity of grounds historical fact criminal dismissal procedural costs Cassation appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
alla stregua di un precedente penale, è affetta dal vizio di specificità dei motivi (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARITE DAVIDE nato a CHIAVARI il 06/04/1986 avverso l'ordinanza del 06/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Davide Barite ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Osservato che l'unico motivo di ricorso contiene una critica al provvedimento impugnato che non permette di individuare in esso profili di manifesta illogicità della motivazione, atteso che si risolve nella prospettazione della non opportunità del provvedimento, che, però, non è motivo di ricorso per cassazione, e che l'unica censura al percorso logico della motivazione, ovvero quella sulla impossibilità di valutare una archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. alla stregua di un precedente penale, è affetta dal vizio di specificità dei motivi (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non prende posizione sulla motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha evidenziato che, pur essendo stato archiviato il procedimento penale, il tentato furto che lo ha originato deve comunque essere valutato quale fatto storico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 lugli